Regole e differenze regionali nell’accesso al trattamento con la cannabis medicale sul territorio italiano
Nel mutevole e intrigante paesaggio della medicina alternativa, la cannabis terapeutica spicca come una delle nuove frontiere più affascinanti. Una frontiera importante da affrontare con serietà, mettendo da parte qualsiasi pregiudizio si possa avere nei confronti di questa pianta, ancora demonizzata al punto che vengono visti con sospetto perfino oggetti puramente da collezione, come i semi di marijuana femminizzati che possono essere acquistati presso rivenditori autorizzati come l’italianissimo Sensoryseeds.
La cannabis, infatti, ha la capacità di trasformarsi in un potenziale sollievo per molte persone afflitte da patologie come dolore cronico, sclerosi multipla, glaucoma e molte altre.
Nella complicata rete di normative che regolano l’uso della cannabis terapeutica, le differenze regionali possono influenzare notevolmente l’accesso dei pazienti a questo trattamento. Questo articolo si addentra nel dedalo di queste normative, esplorando le diverse regole che governano l’uso della cannabis terapeutica nelle varie Regioni d’Italia.
Cannabis terapeutica: un’opzione per il trattamento del dolore cronico e di altre patologie
La cannabis terapeutica è una forma di cannabis che viene utilizzata per scopi medici, sotto forma di farmaco o preparazione galenica, per il trattamento di alcune patologie, tra le quali:
- dolore cronico di origine neuropatica o oncologica;
- sclerosi multipla e lesioni del midollo spinale;
- nausea e vomito;
- glaucoma;
- sindrome di Tourette.
In Italia, è legale dal 2013, quando è stato approvato il decreto del Ministero della Salute che ne ha regolamentato la produzione, l’importazione e la distribuzione. Tuttavia, la normativa italiana presenta ancora alcune criticità e ambiguità che rendono difficile l’accesso alla cannabis terapeutica da parte dei pazienti, senza contare il fatto che in merito a questo le Regioni hanno ampie libertà di disciplinare in materia. Per questo, possono sussistere delle differenze rispetto alla legislazione sulla cannabis terapeutica in base alla zona di residenza.
La prescrizione medica deve essere redatta su ricetta bianca non ripetibile e deve indicare il nome commerciale del prodotto a base di cannabis, la posologia, la durata del trattamento e il codice fiscale del paziente. La ricetta ha una validità di 30 giorni, consente di acquistare fino a 100 grammi di cannabis terapeutica al mese e deve essere presentata in farmacia, dove il farmacista prepara il prodotto secondo le indicazioni del medico. Il costo del prodotto è a carico del paziente, salvo alcuni casi in cui è previsto il rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale o delle Regioni.
Dalla normativa nazionale alle azioni regionali: l’evoluzione del panorama della cannabis terapeutica in Italia
Come accennato, sebbene la normativa nazionale stabilisca i principi generali sull’uso della cannabis terapeutica, esistono delle variazioni regionali che riguardano soprattutto i criteri di accesso al rimborso del costo del prodotto da parte del Servizio Sanitario Regionale.
Alcune Regioni, infatti, prevedono dei limiti di spesa o dei requisiti specifici per i pazienti che possono beneficiare del rimborso. Altre, invece, hanno previsto dei fondi dedicati o delle convenzioni con le farmacie per garantire una maggiore accessibilità alla cannabis terapeutica. Inoltre, alcune Regioni hanno promosso la coltivazione e la produzione di cannabis terapeutica a livello locale, per ridurre i costi e la dipendenza dalle importazioni.
Esempi di diversità normative regionali
Per illustrare le diversità normative regionali sulla cannabis terapeutica, riportiamo alcuni esempi di Regioni che hanno adottato delle disposizioni specifiche in materia:
- la Regione Piemonte ha stabilito che il costo della cannabis terapeutica è a carico del Servizio Sanitario Regionale per i pazienti affetti da sclerosi multipla, dolore oncologico, HIV, chemioterapia, glaucoma e sindrome di Tourette. Per gli altri pazienti, il costo è a carico del paziente, ma con un contributo del 50% da parte della Regione;
- in Toscana il costo della cannabis terapeutica è a carico del Servizio Sanitario Regionale per i pazienti affetti da sclerosi multipla, dolore oncologico, HIV, chemioterapia, glaucoma e sindrome di Tourette. In tutti gli altri casi il costo è a carico del paziente, ma con un contributo del 30% da parte della Regione. Inoltre, la Toscana ha previsto la coltivazione e la produzione di cannabis terapeutica presso l’Ospedale Santa Chiara di Pisa;
- la Regione Lombardia ha stabilito che il costo della cannabis terapeutica è a carico del Servizio Sanitario Regionale per i pazienti affetti da sclerosi multipla, dolore oncologico, HIV, chemioterapia e sindrome di Tourette. Per gli altri pazienti, il costo è a carico loro. Inoltre, è previsto un limite di spesa annuo di 1.500 euro per paziente per l’acquisto del prodotto;
la Campania, con la legge regionale 8 agosto 2016, n. 27, ha riconosciuto il diritto dei cittadini campani a ricevere cure con cannabis terapeutica nel rispetto dei principi di appropriatezza e qualità. Le patologie che prevedono la rimborsabilità del prodotto sono la sclerosi multipla, le lesioni del midollo spinale con spasticità, il dolore cronico, i sintomi legati alla chemioterapia, il glaucoma, la sindrome di Tourette e l’epilessia refrattaria. Inoltre, la legge regionale campana stabilisce che i medici possano prescrivere la cannabis terapeutica anche per altre patologie non incluse nell’elenco ministeriale, purché siano supportate da evidenze scientifiche e siano state valutate positivamente dal Comitato Scientifico per l’Informazione e la Promozione della Ricerca sulla Cannabis , un organismo istituito dalla Regione Campania per monitorare e diffondere le conoscenze sulla cannabis terapeutica.