Venerdì 31 gennaio è l’ultimo giorno utile per rinnovare i Bolli Auto scaduti a Dicembre 2019, relativi alle vetture di potenza superiore a 35 kw, se immatricolate dall’1/1/1998, o superiori a 9 hp se immatricolate fino al 31/12/1997. Per facilitare i pagamenti, l’Automobile Club Napoli ha potenziato i propri sportelli presso i quali è possibile richiedere anche assistenza e consulenza.
L’ufficio di riscossione delle Tasse Automobilistiche dell’ACI Napoli è in Piazzale Vincenzo Tecchio, 49/d, ed osserva i seguenti orari di apertura:
– dal lunedì al venerdì: 08,40 – 14,30 e 15,30 – 17,00
– il sabato: 08,40 – 12,00
Negli stessi orari è attivo anche il servizio “Assistenza Bollo Auto” adibito alle attività di informazione, alla gestione degli avvisi di cortesia e del contenzioso tasse automobilistiche, ed alla raccolta delle richieste di esenzione per i portatori di handicap. Per i Soci ACI è dedicato uno sportello esclusivo sia per la riscossione che per l’assistenza.
Le tariffe per i residenti in Campania sono rimaste immutate e, come sempre, variano a seconda della classe ambientale e della potenza del veicolo. Ecco le tariffe di riferimento per ciascun chilowatt di potenza dell’auto vigenti nella nostra regione: € 3,63 nel caso di auto Euro 0 (non catalitiche); € 3,51 per le Euro 1; € 3,39 per le Euro 2; € 3,27 per le Euro 3 e € 3,12 per le Euro 4/5/6, nonché per le alimentazione (esclusiva o doppia) elettrica, a gas metano, a GPL o a idrogeno. Per quelle con oltre 100 Kw è dovuta anche una maggiorazione per ogni chilowatt eccedente tale limite. In particolare, per le Euro 0, l’importo di riferimento è € 5,45; per le Euro 1 è € 5,27; per le Euro 2 è € 5,08; per le Euro 3 è € 4,91 e per le Euro 4 è € 4,69.
Il costo del Bollo è dato dal prodotto del numero complessivo di chilowatt (KW), indicato sulla carta di circolazione, per il relativo coefficiente tariffario.
Per i ritardatari, quest’anno, scatta un’importante novità: l’estensione anche alle tasse automobilistiche di alcune riduzioni sanzionatoriepreviste dal ravvedimento operoso. Pertanto, si applica una sanzione dello 0,1% della tassa per ogni giorno di ritardo, se il versamento viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per il pagamento; dell’1,50% se il bollo viene eseguito dal 16.mo al 30.mo giorno; dell’1,67% qualora la tassa sia corrisposta dal trentunesimo al novantesimo giorno; del 3,75% per i versamenti successivi purché entro un anno dalla scadenza del termine. Trascorso un anno ed entro due anni dal termine di pagamento la sanzione è pari al 4,29% (e non più 30%) dell’importo previsto. Oltre i 2 anni e sino alla notifica di atti di accertamento la percentuale sale al 5%. In più sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale (0,05% a partire dal primo gennaio di quest’anno per i pagamenti entro l’anno di scadenza), con maturazione giorno per giorno.