di Marco Martone
Il campionato virtualmente vinto dalla Juventus, per il settimo anno consecutivo, sarà ricordato come uno dei più tormentati, dal punto di vista delle polemiche arbitrali, degli ultimi anni. La direzione di gara di Orsato, in Inter-Juventus, ha rappresentato l’apice di un’ondata di sdegno e di rabbia che, alternativamente, ha coinvolto più di una squadra di serie A, Napoli in primis.
La vicenda, però, potrebbe assumere aspetti ancora più pesanti, addirittura legali, perché da Napoli arriva la denuncia presentata alla Procura della Repubblica da parte di due avvocati, Filippo Pucino e Massimiliano De Gregorio, difesi dall’avvocato Roberto Iacono. Tutti tifosi del Napoli, grandi appassionati di sport ed in particolare del calcio. Una passione sportiva che, spiegano i legali «cerchiamo di diffondere nella società, nei nostri figli e nella società nel sano principio che più del risultato conta il modo in cui lo si raggiunge». L’iniziativa parte dalla necessità, secondo i legali di «evidenziare il conflitto d’interessi tra la Figc e la Fiat, sponsor della Federazione Italiana Giuoco Calcio».
Nell’esposto presentato si parla della relazione tra i titoli in borsa della Juventus ed i risultati sportivi della squadra bianconera, di sponsorizzazione Fiat-Coni e conseguenti rischi per l’imparzialità e la trasparenza. E ancora di conflitto con l’interesse sportivo, nonché dell’ipotesi che i risultati sportivi della Juventus abbiano un’influenza enorme sull’andamento del titolo in Borsa, con enormi riflessi sugli andamenti del valore dei titoli azionari per gli azionisti ed in particolare per Exor, una delle principali società d’investimento europee controllata dalla famiglia Agnelli.
Quindi l’affondo alla classe arbitrale, direttamente coinvolta in uno scenario a tinte molto fosche, secondo la visione dei due avvocati. I riferimenti alle conseguenze che hanno avuto sull’andamento delle stagioni i favori arbitrali, partono dal gol di Muntari del Milan non convalidato, ma prima concesso, dall’arbitro Tagliavento, nella stagione 2011-2012. La palla, si ricorderà, entrò in porta varcando la linea prima di essere respinta da Buffon. Tali circostanze, spiegano gli avvocati «non possono che essere legate anche all’Associazione Italiana Arbitri e a quelle che sono le regole che disciplinano l’avanzamento di carriera degli arbitri stessi». L’obiettivo della denuncia, in definitiva, è accertare se vi sia una reale influenza economica esercitata dalla Juventus, finanziariamente ed economicamente più forte di tutte, nell’ambito del massimo campionato italiano.
“La FC Juventus – si legge nel documento – attraverso la sua proprietà (Exor) e i propri dirigenti, Andrea Agnelli, sponsorizza, con il marchio Fiat, la Figc, sostenendola economicamente da anni e, ancora una volta, per il settimo anno consecutivo (a breve periodo di distanza da Calciopoli, si avvia a vincere lo scudetto, oltre a disputare la terza finale di Coppa Italia, dopo aver vinto le ultime due consecutivamente e dopo essersi aggiudicata una “super coppa italiana”.
«Certamente i risultati sportivi sono frutto di investimenti in calciatori di livello internazionale, staff tecnico adeguato – dicono Pucino e De Gregorio – ma gli errori arbitrali non possono essere considerati eventi casuali, involontari ed inconsapevoli».
La denuncia si chiude con la richiesta al Procuratore di procedere “nei confronti di tutti i soggetti che dovessero essere ritenuti responsabili dei fatti sopra rappresentati, per tutti i reati voglia riscontrare nei suindicati comportamenti e nel corso delle indagini, con espressa istanza di punizione, si riserva eventuale produzione di altri documenti, nonché di costituirsi parte civile nel futuro processo“.
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Ecco il testo delle denuncia
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
I sottoscrittiavv. Filippo Pucino, nato il 12.03.1968 a Napoli,ed ivi domiciliato al Viale Maria Bakunin,n. 161, e Massimiliano De Gregorio nato il 28.061969 ed ivi residente al Corso Amedeo di Savoia n. 181, rappresentati e difesi dall’ Avv. Roberto Iacono del Foro di Napoli, elett.te domiciliato presso lo Studio Legale dello stesso in Napoli alla Piazza Principe Umberto n. 4, come da nomina in calce alla medesima, espone quanto segue.
Premesso che gli scriventisonograndi appassionati di sport, ed in particolar modo del giuoco calcio.
Si tratta di una sana passione sportiva, che cerchiamo di diffondere nella società, nei nostri figli e nella società nel sano principio che più del risultato conta il modo in cui lo si raggiunge. Purtroppo, i nostri giovani, e non solo loro, si allontanano pericolosamente da esso scegliendo altre strade, dannose per la società e per il loro futuro per una serie di condotte, poste in essere da chi dovrebbe vigilare sul corretto svolgimento delle competizioni sportive, idonee a turbare la regolarità delle stesse che dovrebbe essere improntata a principi di correttezza meritevoli di una tutela generalizzata nei confronti di tutti i consociati e non solo degli appartenenti alla comunità sportiva.In prima analisi è doveroso evidenziare il conflitto d’interessi tra la FIGC e la FIAT, sponsor della Federazione Italiana Giuoco.
La FIGC è qualificata come organismo di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3 comma 26 del D.Lgs. 163/2006 e conseguente applicabilità della L.136/2010.Con delibera del 23 marzo 2016 n. 372 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha risposto al quesito posto dall’ANIA sull’applicabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari alle Federazioni Sportive. L’ANAC si riporta al contenuto del D.Lgs. 242/1999 e dello Statuto del CONI, che attribuiscono espressamente “valenza pubblicistica” ad alcune attività svolte dalle Federazioni sportive Italiane. In particolare l’art. 23, comma I, dello Statuto del CONI, in applicazione ai principi contenuti nell’art. 15 del D.Lgs. 242/1999, stabilisce “Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici”.
L’art. 1 bis precisa : “Nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza.”Pertanto all’attività della FIGC, finalizzata alla promozione, sviluppo e corretto svolgimento dell’attività sportiva, e alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali, è riconosciuta una “valenza pubblicistica”.
L’influenza pubblica dominante, nel caso che ci riguarda è data dalla vigilanza e controllo del CONI (ente pubblico non economico), che attraverso la Giunta Nazionale approva i bilanci e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse società, eventualmente determinando anche specifici vincoli di destinazione.
Attualmente, la FIGC è retta dal Commissario dott. Roberto Fabbricini, segretario generale del CONI, nominato ai sensi dell’art. 23 comma 3, dello Statuto, dalla Giunta Nazionale CONI.In relazione all’attività finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell’attività sportiva (quali l’andamento regolare di un campionato nazionale) le Federazioni devono essere considerate organi del CONI (Cass. civ. III Sezione n. 4063/1993; Cass. SS.UU. 4399/1989; Cons Stato sez. VI n. 1050/1995) .Orbene, se da un punto di vista di flussi finanziari controllati, il vecchio orientamento Giurisprudenziale relativo alla sponsorizzazione, secondo cui tale attività doveva essere sottoposta a procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente da parte della FIGC, per la stipula del contratto, è da ritenersi superato dalla pronuncia della Corte di Giustizia del 15 gennaio 1998 per la causa C-44/96, nonchè dalla pronuncia delle SS.UU. del 7.10.2008 n.24722 e dell’Autorità, Parere sulla Normativa 15 marzo 2011, AG 28/2010).
Dal punto di vista dell’imparzialità, trasparenza, la sponsorizzazione FIAT – FIGC appare in forte contrasto con quanto stabilito dall’articolo 10, comma I , del codice di Comportamento Sportivo del CONI che disciplina la prevenzione dei conflitti di interesse sportivo, testualmente dispone : “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate. E’ fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell’ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse”. Chiaramente il Marchio FIAT che appare sulle tute della Nazionale Italiana di calcio appartiene ad FCA (FIAT Chrysler Automobiles), e la sponsorizzazione viene versata dalla FCA in favore della FIGC.La Juventus FC spa, quale società quotata nella Borsa Italiana, nel cui CDA è presente il Presidente Andrea Agnelli, e come azionisti diretti, quali società aventi quote al di sopra del 2% : Giovanni Agnelli B.V. attraverso azionista diretto la Exxor N.V. con il 63,766% quota su capitale ordinario e votante e la Lindsell train LTD con il 10,010% quota su capitale ordinario e votante, come da Relazione di Corporate Governance 2016-2017, facilmente reperibile sul sito internet ufficiale della Juventus F.C. alla voce “Club” e sottovoce “Relazioni di Corporate Governace”.
La Exor N.V. stando ai Dati aggiornati al 30 agosto 2017. è l’attuale azionista di maggioranza relativa di:
• Fiat Chrysler Automobiles N.V. (29,23%)
• CNH Industrial N.V. (26,90%)
• Ferrari N.V. (22,91%)
ed è azionista di maggioranza assoluta di:
• Juventus Football Club S.p.A. (63,77%)
• Partner Re (100%).
Non può in alcun modo essere disattesa un’ulteriore circostanza: la relazione tra i titoli in borsa della FC Juventus S.p.A. ed i risultati sportivi di quest’ultima.
Appare chiaro che i risultati sportivi della FC Juventus spa abbiano un’influenza enorme sull’andamento del titolo in Borsa Italiana con enormi riflessi sugli andamenti del valore dei titoli azionari per gli azionisti ed in particolare per Exor N.V. (anch’essa quotata in Borsa Italiana oltre che alla Borsa Statunitense) che ne detiene il 63,766% , che di fatto sponsorizza la FIGC attraverso il marchio FIAT della Fiat Chrysler Automobiles N.V.
• Azionisti rilevanti della Exor N.V. al 9 febbraio 2018:
• Giovanni Agnelli B.V.: 52,99%
• Harris Associates LP: 7,36%
• Southeastern AM: 2,96%
• Exor N.V.: 2,48%
• Altri azionisti: 34,21%
Il Consiglio di amministrazione dei Exor N.V. in carica al 30 agosto 2017: link : https://www.exor.com/it/home/INVESTOR-RELATIONS/Informazioni-per-azionisti/Azionariato.html http://www.exor.com/it/home/Corporate-Governance/Board-of-directors.html
• John Philip Elkann – Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore delegato
• Sergio Marchionne– Vicepresidente
• Alessandro Nasi di Villapaciosa– Vicepresidente
• Andrea Agnelli– Amministratore
• Melissa Bethell – Amministratore indipendente
• Marc Bolland – Amministratore indipendente
• Niccolò Camerana – Amministratore
• Laurence Debroux – Amministratore indipendente
• Ginevra Elkann– Amministratore
• Annemiek Fentener Van Vlissingen – Amministratore indipendente
• Antonio Mota De Sousa Horta-Osorio – Amministratore indipendente
• Lupo Rattazzi– Amministratore
• Robert Speyer – Amministratore indipendente
• Mike Volpi – Lead independent director
• Ruthi Wertheimer – Amministratore indipendente
Il tutto ha indubbiamente un risvolto assai influente sull’andamento dei risultati e delle classifiche negli ultimi anni del campionato di calcio di serie A.
La partnership tra FCA e FIGC inizia nell’anno 2011.
Dal campionato 2011-12 la FC Juventus vincerà 6 campionati consecutivamente e si appresta a vincere il prossimo relativo alla stagione 2017-18.
La sponsorizzazione terminerà, salvo rinnovo, nel 2019.
Nello specifico tale influenza ha avuto riflessi anche durante le competizioni sportive difatti: nella stagione calcistica 2011/2012 su 38 partite disputate la Juventus vince 23 gare ne pareggia 15 e chiude imbattuta la stagione totalizzando 84 punti.
Per intenderci l’episodio chiave nello scontro diretto contro il Milan, fu il gol di Muntari del Milan non convalidato, ma prima concesso, dall’arbitro Tagliavento.
La palla entra in porta varcando la linea di un metro circa prima di essere respinta da Buffon .
Nella stagione 2012-13 su 38 partite disputate la Juventus vince 27 gare ne pareggia 6 e perde 5 , chiude la stagione totalizzando 87 punti.
Nella stagione 2013-14 su 38 partite disputate la Juventus vince 33 gare ne pareggia 6 e perde 2 , chiude la stagione totalizzando 102 punti.
Nella stagione 2014-15 su 38 partite disputate la Juventus vince 26 gare ne pareggia 9 e perde 3, chiude la stagione totalizzando 87 punti.
Nella stagione 2015-16 su 38 partite disputate la Juventus vince 29 gare ne pareggia 4 e perde 5 , chiude la stagione totalizzando 91 punti.
Nella stagione 2016-17 su 38 partite disputate la Juventus vince 29 gare ne pareggia 4 e perde 5 , chiude la stagione totalizzando 91 punti.
Nella stagione in corso su 35 partite disputate la Juventus vince 28 gare ne pareggia 4 e perde 3 , totalizzando 88 punti.
In totale su 263 gare disputate ne vince 195 ne pareggia 45 e ne perde 23.
In percentuale le partite utili della Juve rappresentano il 91,25% in otto stagioni calcistiche consecutive, con il 74% di gare vinte.
Tali circostanze non possono che essere legate anche all’Associazione Italiana Arbitri.L’Associazione Italiana Arbitri, è la settima componente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Si occupa del reclutamento, della formazione, della gestione tecnica, associativa e disciplinare degli arbitri di calcio italiani.
L’AIA è organizzata in 18 Comitati Regionali (C.R.A.), 2 Comitati Provinciali Autonomi e in 209 sezioni arbitrali su tutto il territorio nazionale.Gli Organi Tecnici (O.T.) si dividono in Organi Tecnici Nazionali (C.A.N. A, C.A.N. B, C.A.N. PRO, C.A.N. D, C.A.I., C.A.N. 5 e C.A.N. BS) e Organi Tecnici Periferici (C.R.A. e O.T.S.). Si occupano delle designazioni di arbitri, assistenti ed osservatori nelle gare di loro competenza.La Commissione Arbitri Nazionale, è la denominazione con la quale si indica l’Organo Tecnico dell’A.I.A., alla quale competono le designazioni di arbitri ed assistenti per le gare dei campionati di Serie A (C.A.N. A), Serie B (C.A.N. B), Lega Pro (C.A.N. PRO) e per la Serie D (C.A.N. D). Inoltre vi sono la C.A.I. (Commissione Arbitri Interregionale), la C.A.N. 5 che designa gli arbitri nazionali per quanto riguarda il calcio a 5 e la C.A.N. BS per gli arbitri nazionali del Beach soccer.L’organico della CAN A è composto da 22 arbitri, 41 assistenti arbitrali e 22 osservatori. Per la stagione 2017/18 Nicola Rizzoli, appena ritiratosi dal campo, viene nominato responsabile. Con lui i membri della commissione Gabriele Gava e Andrea Stefani.
Tutte le nomine innanzi indicate sono fatte dal Presidente dell’AIA, Marcello Nicchi.
Le regole, che disciplinano l’avanzamento di carriera degli arbitri e che comportano per costoro una notevole differenziazione di guadagno, a seconda che siano in C.A.N. A rispetto alla C.A.N. B o C.A.N. PRO, nonché in ragione della qualifica degli stessi arbitri della C.A.N. A quali arbitri internazionali, non sono né certe né definite, ma si presentano come assolutamente discrezionali.L’impressionante criterio discrezionale, alla base delle progressioni di carriera in ambito arbitrale, è stato accertato ed illuminato dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare del 29.09.2017, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 17/TFN Stagione Sportiva 2017/2018. HYPERLINK “http://www.lucamarelli.it/wp-content/uploads/2017/10/Decisione-TFN.pdf”
D’obbligo evidenziare un’ ulteriore dato.
Il Regolamento associativo è composto da tutte quelle norme relative al funzionamento dell’Associazione (elezioni, nomine, diritti e doveri degli arbitri ecc.), le norme di funzionamento rappresentano il metodo secondo il quale operano gli Organi Tecnici, cioè le varie commissioni nelle quali sono inquadrati gli arbitri.
La sentenza 17/2017 del Tribunale Federale (sezione disciplinare), nell’affrontare la questione del singolo arbitro (il ricorrente Giovanni Greco, sezione di Roma 1) che avrebbe dovuto travolgere tutta l’organizzazione dell’Associazione Italiana Arbitri, ha posto dei paletti di ordine generale.Sintetizzando il più possibile, l’avv. Giovanni Greco, ha adito il Tribunale Federale per impugnare la decisione di dismetterlo dal ruolo di arbitro effettivo CAI (cioè la prima delle cinque commissioni nazionali che, nell’ordine, sono le seguenti: CAN D, CAN PRO, CAN B, CAN A), basando il ricorso su una serie di elementi.
Gli arbitri, a fine stagione (cioè al 30 giugno) conoscono il proprio inquadramento, il che significa che vengono informati sulla categoria nella quale dirigeranno l’anno successivo.
Il ricorrenteha visto riconosciuto dal Tribunale la necessità (anzi l’obbligo) in capo all’AIA di motivare la dismissione, la permanenza o la promozione ad altra categoria di ogni singolo arbitro, in linea con quanto stabilito sia dalle leggi nazionali (in particolar modo dalla legge 241/1990) che dal regolamento stesso, in particolare all’art. 1 comma 2, il quale sancisce quanto segue: “l’A.I.A. provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all’inquadramento ed all’impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità di accesso all’attività arbitrale”.
Ne discende, per conseguenza, che tutti gli arbitri, onde evitare comportamenti discriminatori (cioè contrari al principio della parità di accesso) abbiano diritto ad un provvedimento MOTIVATO sulla propria posizione per evitare che tali scelte possano essere basate su atti parziali, discriminatori e/o non trasparenti.
Si precise che quest’ultimo periodo è scritto (più volte, ad onor del vero) in sentenza!
L’art. 6, comma 10 delle Norme di funzionamento degli Organi tecnici dell’A.I.A. da un lato prevede che “la posizione nella graduatoria finale non determina automaticamente le proposte di promozione e avvicendamento” ed “ha valore indicativo” e da un altro che nella formazione dell’elenco gli Organi Tecnici indicano “eventuali altri criteri” .
La suddetta norma quindi autorizza gli organi tecnici (cioè i designatori delle varie categorie) a decidere una dismissione o una promozione sulla base di altri parametri. Non è dato sapere secondo quali requisiti un arbitro viene promosso o dismesso, certo è chela discrezionalità di cui gode l’Organo Tecnico, potrebbe consentire a quest’ultimo di promuovere un arbitro ultimo in graduatoria alla categoria superiore oppure di dismettere (cioè “mandare a casa”) un arbitro sebbene sia arrivato primo in graduatoria.Le graduatorie, quindi, formate sulla base delle votazioni ottenute durante la stagione da parte dei vari osservatori, hanno valore puramente indicativo.
Nella pratica l’organo tecnico può decidere come vuole, secondo parametri che vengono raggruppati sotto il termine “altri criteri” non indicati in alcuna norma.
Il Tribunale Federale ha stigmatizzato proprio quest’ultimo profilo, sancendo che questi fumosi “altri criteri” impediscono la formazione dei quadri non sulla “base della mera graduatoria e delle norme richiamate dalle difese dell’A.I.A. (talché) non è possibile comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione e, soprattutto, verificare l’effettivo rispetto del principio di parità di accesso arbitrale e di non discriminazione”.
Questo passaggio significa che, da quanto emerso nel procedimento, non risulta comprensibile quali siano e come incidano tali “altri criteri” che, di fatto, possono rendere la graduatoria un mero esercizio burocratico senza alcun dovere di rispetto della stessa.
È evidente ciò che evidenzia questa norma: le graduatorie, formate sulla base delle votazioni ottenute durante la stagione da parte dei vari osservatori, contano solo a livello indicativo.
In pratica, l’organo tecnico può decidere come vuole, ad libitum, secondo parametri, di impressionante discrezionalità, che vengono raggruppati sotto il termine “altri criteri”. Tali criteri non sono individuati, né predeterminati, né predefiniti…
La ratio dell’affermazione è chiara: arbitrare è uguale per tutti, tutti arbitrano nella medesima categoria e, ovviamente, devono essere valutati sulla base dei medesimi principi.
Ipotizzare che “altri criteri” generici possano rendere la competizione disomogenea è lapalissiano.
Per quale motivo un soggetto X dovrebbe essere valutato sulla base dei criteri A e B mentre il soggetto Y sulla base dei criteri C e D?E’ conseguenziale, pertanto, che il TFN in ordine al ricorso avanzato dal Sig. Greco conclude in merito rilevando l’essere “venuta meno la necessaria predeterminazione dei criteri, essendo stato rimesso alla libera determinazione dell’Organo tecnico di valutare ex post se applicare o meno gli ulteriori eventuali criteri ai fini della determinazione della graduatoria, in evidente violazione con i principi di trasparenza e imparzialità. Tra l’altro l’omessa predeterminazione dei criteri a inizio stagione non viola soltanto i principi di trasparenza e di imparzialità, ma lede inesorabilmente anche la par condicio degli arbitri, in quanto questi ultimi non sapendo i criteri sulla base dei quali saranno valutati non possono concorrere correttamente” .
Viene ritenuto inaccettabile, dunque, che un qualsiasi arbitro possa essere giudicato sulla base di criteri che NON conosceva ad inizio stagione.
Il Tribunale accoglie il ricorso anche sulla base di un altro aspetto invero surreale della disciplina AIA: la mancanza di certezze in merito ai posti disponibili nelle categorie superiori.
Questo elemento, invero piuttosto marginale nel corpo di una sentenza di eccezionale rilevanza, ha comunque una sua importanza non banale: si pensi ad un concorso pubblico (perché di questo, in fondo, si tratta) che, nel bando, contenga l’indicazione che i posti disponibili saranno “più o meno 20”. Ovvio che una tale indicazione sarebbe totalmente illegittima, se non addirittura illecita.Ebbene, nell’AIA funziona così, i posti disponibili non si conoscono se non a spanne.L’ultima parte della sentenza, se già non fosse molto pesante per l’AIA, è addirittura dirompente poiché il Tribunale afferma, senza troppi giri di parole, che “le procedure di nomina non sembrano garantire adeguatamente i principi di trasparenza, imparzialità, indipendenza e terzietà degli organi deputati ad assicurare la parità di accesso arbitrale di cui all’art. 1, comma 2, del Regolamento A.I.A. e l’indipendenza di giudizio nello svolgimento delle funzioni arbitrali prescritto dall’art. 33 dello Statuto del C.O.N.I.”Aggiunge, poi, un’affermazione di enorme valenza:“Gli Organi tecnici, nel caso in specie la C.A.I, sono formati da componenti nominati dal Comitato dei delegati (che costituisce un organo essenzialmente politico dell’Associazione composto dal Presidente dell’A.I.A., dal Vice Presidente, dai tre componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall’Assemblea Generale) senza alcun previa verifica dei presupposti dei candidati da parte di una commissione terza e imparziale a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dei candidati e degli Organi tecnici”.Da un lato definisce come “organo politico” (e non tecnico, dunque) il comitato incaricato di formare le commissioni, dall’altro evidenzia come gli stessi componenti degli organi tecnici siano espressione diretta di una nomina personale e senza alcuna verifica dei presupposti da parte di un soggetto terzo.
Sorge spontanea una domanda: chi controlla gli atti pubblicistici dell’AIA?
Secondo il Tribunale Federale nessuno, tanto che “la nomina dei componenti degli organi tecnici appare dettata anche da valutazioni associative e non sembra improntata esclusivamente a garantire la terzietà e l’indipendenza di svolgimento delle delicate funzioni prescritte dalle prefate disposizioni.
Del resto gli stessi requisiti richiesti dal Regolamento A.I.A. per rivestire la carica di componente degli organi tecnici concernono l’appartenneza all’Associazione, la capacità elettorale, la moralità, la mancanza di controversie contro il CONI, la FIGC o l’AIA e l’inesistenza di conflitti di interesse di carattere economico. Nessuno dei requisiti prescritti concerne la qualificazione, la terzietà o l’indipendenza dei componenti degli Organi tecnici”.Per concludere, la sentenza del Tribunale Federale entra nel merito del delicato COMPITO DELL’ARBITRO durante una gara, rilevato che “ l’inappellabilità delle decisioni degli arbitri conferma la necessità che lo svolgimento della funzione arbitrale sia conformato alla più elevata indipendenza e imparzialità” .
Con l’enunciata preoccupazione, espressa dal TFN, si apre la strada all’ipotesi, che attraverso il presente atto s’intende sostenere: ovvero, l’influenza economica esercitata dalla società calcistica, finanziariamente ed economicamente più forte, nell’ambito del massimo campionato italiano: il Football Club Juventus.In un momento finanziario molto difficile la FIGC e l’AIA devono far quadrare i propri costi di gestione .
In particolare l’AIA elargisce, su approvazione federale, ingenti somme per tutti gli Organi Tecnici Nazionali e Settore tecnico .
Nessuno ufficialmente conosce i compensi dei dirigenti AIA, presidente Nicchi compreso, nè di tutti i componenti delle Commissioni degli Organi tecnici Nazionali. Somme ingenti vengono elargite dalla FIGC ai dirigenti AIA per le spese . Si consideri che, a mero titolo esemplificativo, somme molto alte vengono elargite dalla FIGC ai dirigenti AIA, a titolo di rimborso delle spese.Anche la stagione sportiva che si avvia alla conclusione è iniziata senza numeri certi, senza conoscenza diretta da parte degli arbitri degli specifici “criteri” che verranno utilizzati per sancire promozioni, dismissioni, conferme nel ruolo. E ciò vale per tutte le attività interne all’AIA: arbitri, assistenti, osservatori.La FC Juventus spa, attraverso la sua proprietà (EXOR N.V.) ed i propri dirigenti, Andrea Agnelli (nel CDA di Exor N.V. e Presidente della FC Juventus), sponsorizza, come s’è accennato, con il marchio FIAT, la FIGC, sostenendola economicamente da anni ed, ancora una volta, per il settimo anno consecutivo (a breve periodo di distanza dal precedente scandalo, da tutti definito come “Calciopoli 2006”), si avvia a vincere lo “scudetto tricolore”, oltre a disputare la terza finale di Coppa Italia (seconda manifestazione calcistica nazionale), dopo aver vinto le ultime due consecutivamente, e dopo essersi aggiudicata una “super coppa italiana”.
Certamente i risultati sportivi sono frutto di investimenti in calciatori di livello internazionale, staff tecnico adeguato, ma i cosiddetti “errori arbitrali” che nel corso di questi ultimi sette anni hanno visto avvantaggiare la la FC Juventus sulle società rispettive antagoniste, non possono, sul piano di una valutazione rigorosa ed obiettiva e non semplicistica, essere considerati quali eventi casuali ed assolutamente involontari ed inconsapevoli.
Anche allo scopo di inquadrare meglio il percorso idoneo a turbare la regolarità della competizione sportiva sarà utile comprendere il meccanismo del compenso economico degli arbitri.
I direttori di gara appartenenti alla C.A.N. A sulla base della tabella riferita all’anno 2014/2015, percepiscono in virtù di contratto con la Lega A (associazione delle società di Calcio di serie A) un indennizzo di € 40.000,00 se non internazionali, e con almeno 25 gare di serie A disputate, mentre gli internazionali percepiscono € 70.000,00 a stagione. I Neo entrati in C.A.N. percepiscono € 30.000,00 annui, mentre gli assistenti € 23.000,00. Inoltre per ogni partita percepiscono in media € 3.800,00 esenti spese mentre gli assistenti € 1.080,00 ed il “quarto uomo” € 800,00 .Per le gare di Coppa Italia : i primi turni fruttano al direttore di gara € 1.000,00, a gara, per i quarti di finale € 1.500,00 per le semifinali € 2.500,00 per la finale € 3.800,00. Per le gare internazionali UEFA (Champions League Europa League e Qualificazioni Europee) ogni arbitro percepisce € 4.800, a partita, ed € 5.800,00 a gara; dai quarti in poi mentre gli assistenti percepiscono € 1.440,00 per le gare dei primi turni e € 1.740,00 per le fasi finali.Puntualizzato, il “sistema discrezionale” di nomina da parte dei cosiddetto OTC arbitrali, un singolo arbitro che si discostasse da eventuali ordini di scuderia, dettati da esigenze economiche della FIGC e AIA visti i finanziamenti che provengono da società che detengono la maggioranza delle azioni della Juventus FC, verrebbe a perdere somme ingenti e stroncata la propria carriera a livello nazionale ed in prospettiva internazionale Nel corrente campionato di calcio di serie A si applica, in via sperimentale, la cosiddetta tecnologia VAR (Video Assistant Referee), al fine di limitare la possibilità di errori da parte della terna arbitrale, nonché allo scopo di evitare che alcuni aspetti decisivi possano sfuggire all’attenzione e/o alla percezione della terna medesima.
In argomento, voglia la S.V. Ill.ma compulsare il link http://static-3eb8.kxcdn.com/documents/216/VAR_Protocol%20Summary_v1.0.pdf eEbbene, nonostante la possibilità di ricorrere alla tecnologia, durante la stagione sportiva ancora in corso si sono verificati vari episodi di decisioni arbitrali, che hanno visto nettamente favorire la Juventus FC. Saranno, di seguito, evidenziate le gare, il cui esito è stato pesantemente condizionato (nella sostanza, determinato) dalle decisioni arbitrali favorevoli alla Juventus FC:
JUVENTUS – CAGLIARI 3 – 0, Arbitro MARESCA. VAR (VALERI)
GENOA – JUVENTUS 2 – 4, Arbitro BANTI. VAR (FABBRI).
SASSUOLO – JUVENTUS 1 – 3, Arbitro MASSA VAR (MARESCA).JUVENTUS – TORINO 4 – 0, Arbitro GIACOMELLI VAR (ORSATO)ATALANTA – JUVENTUS 2 – 2, Arbitro DAMATO VAR (ORSATO).JUVENTUS – LAZIO 1 – 2, Arbitro MAZZOLENI VAR (FABBRI).JUVENTUS – BENEVENTO 2 – 1, Arbitro ABISSO.SAMPDORIA – JUVENTUS 3 – 2, Arbitro GUIDA VAR (GIACOMELLI).JUVENTUS – INTER 0 – 0, Arbitro VALERI VAR (IRRATI).JUVENTUS – ROMA 1 – 0, Arbitro TAGLIAVENTO VAR (IRRATI).CAGLIARI – JUVENTUS 0 – 1, Arbitro CALVARESE VAR (BANTI).JUVENTUS – GENOA 1 – 0, Arbitro DI BELLO VAR(MARIANI).CHIEVO V. – JUVENTUS 0 – 2, Arbitro MARESCA VAR(PASQUA).FIORENTINA – JUVENTUS 0 – 2, Arbitro GUIDA VAR (FABBRI).JUVENTUS – ATALANTA 2 – 0, Arbitro MARIANI.LAZIO – JUVENTUS 0 – 1, Arbitro BANTI.SPAL – JUVENTUS 0 – 0, Arbitro MASSA VAR (DOVERI).
Merita certamente di essere approfonditala direzione di gara del 28.4.2018 INTER -JUVENTUS 2 – 3, Arbitro ORSATO, al VAR il Sig. Valeri e Tagliavento IV uomo.
L’unica decisione corretta del direttore di gara è la sola ammonizione di Cuadrado al 5’ primo tempo, fallo su Perisic da dietro, ma poi è solo un assolo arbitrale che penalizza pesantemente l’Inter e condiziona irrimediabilmente il risultato finale e la storia del campionato.
Al 13’ passa in vantaggio la Juventus con Douglas Costa, ma la rete appare irregolare per la dubbia posizione di off side dello stesso giocatore bianconero.
Sul cross proveniente dalla destra è più che sospetto il tocco di Matuidi che invaliderebbe la posizione di Douglas Costa.
Al 18’ è espulso Vecino per fallo su Mandzukic. L’intervento di Vecino è duro ma non appare volontario. Orsato ammonisce giustamente l’interista, ma poi inspiegabilmente, contravvenendo al Protocollo VAR, si reca al VAR per rivedere l’episodio e quando ritorna sul campo da gioco espelle Vecino. Il fallo di Vecino era stato già visto e giudicato e per tale motivo il VAR non poteva più intervenire.
Al 21’ è ammonito Pjanic per le esagerate proteste su un evidente fallo di Higuain ai danni di Rafinha.
Al 28’ è graziato Pjanic, già ammonito, che rifila un pestone a Rafinha.
Al 34’ Alex Sandro ferma fallosamente Cancelo nei pressi della propria area di rigore ma Orsato lascia incredibilmente far proseguire l’azione; l’intervento, anche con le mani, del bianconero era meritevole anche di ammonizione per la posizione di Cancelo. Al 39’ Orsato concede il bis sull’altro vertice dell’area juventina quando Cuadrado ferma con un braccio l’incursione di Perisic.
Al 45’ è graziato col cartellino giallo Barzagli quando abbatte Icardi con un fallaccio ai limiti della propria area di rigore. L’intervento in scivolata, da dietro, più duro di quello addebitato a Vecino su Mandzukic è punito con la semplice ammonizione. Stavolta non interviene il VAR.
Al 50’ è incredibile che debba intervenire il VAR per invalidare un gol di Matuidi che era in fuorigioco di circa due metri e oltre.
Al 56’ è perdonato ancora Alex Sandro per fallo su Cancelo.
Al 58’ non è espulso ancora una volta Pjanic. L’intervento a gamba tesa (anche con pugno) sul petto di Rafinha è da cartellino rosso, ma inspiegabilmente Orsato non estrae nemmeno il giallo per il già ammonito giocatore juventino. Neanche stavolta Orsato si reca al VAR ma in compenso ammonisce D’ambrosio per proteste.
All’88’ giunge pure la beffarda ammonizione di Brozovic. L’arbitro che espelle gratuitamente Vecino e lascia in campo Pjanic, ripetutamente, Barzagli ed Alex Sandro, si sente offeso quando Brozovic allontana il pallone dopo il suo fischio.A ben vedere, la disparità di valutazione di episodi simili (ad esempio il fallo di gioco commesso da Benatia su Lulic nel corso di Lazio Fiorentina, non punito con il calcio di rigore, con quello del fallo di gioco di Koulibaly su Simeone nel corso di Fiorentina Napoli che aveva determinato Mazzoleni a sanzionarlo con la massima punizione salvo poi a correggere la decisone a seguito della valutazione Video) non può far a meno di ritenere che determinate decisioni in determinati momenti del campionato siano frutto di influenze determinate da motivi oggettivamente estranei alle decisioni tecniche da adottare da parte degli arbitri .
Appra dunque palese come sia necessaria una riforma del sistema arbitrale.
Ad oggi, nessuno ai vertici ascolta chi rivendica per gli arbitri di serie A un percorso di vita diverso ed una ristrutturazione complessiva di tutto l’impianto organizzativo dell’Associazione.Non è possibile pretendere dedizione assoluta da uomini nel pieno della vita remunerandoli durante la loro carriera arbitrale, ma paventando loro il buio assoluto all’indomani del ritiro dalla competizioni sportive.Che all’Aia le carriere siano ormai asseverate da criteri per lo meno originali risulta agli occhi di tutti. Magistratura sportiva compresa.Se pensiamo che dei 5 promuovendi dalla CAN PRO alla B (almeno stando alla fuga di notizie) nessuno di loro (pur avendo intorno ai 30 anni) ha un lavoro stabile e proposto al futuro; se pensiamo che ragazzi dal futuro lavorativo granitico (pensiamo all’internazionale Massa, per fare un esempio, lanciato in una brillante carriera bancaria ed oggi licenziatosi per fare l’arbitro a tempo pieno) oggi poggiano la loro vita solo sul compenso arbitrale, capiamo perché Orsato ha arbitrato male e perché Casarin parla di “mente pulita”.
Alla stregua di tutto quanto precede pare assolutamente evidente che la questione abbia ormai largamente travalicato la rilevanza interna della F.I.G.C. ed alla stessa, francamente ormai del tutto marginale, vicenda che appare disciplinata da determinate norme del nostro ordinamento. Tuttavia, non è, obiettivamente, tollerabile in misura ulteriore che si consenta all’Associazione Italiana Arbitri di agire con la disinvoltura, che è stata fin qui rappresentata, attraverso innanzitutto i suoi massimi dirigenti: Marcello Nicchi, presidente; Narciso Pisacreta, vice-presidente.
Costoro si sono segnalati, in un recente passato, il primo per essere stato componente di quella stessa Commissione Nazionale, che configurò la pietra miliare ed angolare dello scandalo definito “Arbitropoli 2006” (Nicchi era il terzo componente della Commissione Bergamo / Pairetto, sanzionata anche a livello penale, in quella vicenda che è passata alla storia indecorosa del calcio nazionale come “scandalo Moggi” e, ciò nonostante, è da lungo periodo l’autentico “dittatore”, per motivi che possono essere ampiamente documentati, dell’Associazione; Pisacreta fu protagonista di alcune davvero inverosimili vicende arbitrali: su tutte, da assistente, non vide un rigore, per fallo di mani, del calciatore della Lazio, Zauri, su un tiro del calciatore Jorgensen e, subito al termine del Campionato, fu… premiato con l’incarico di designatore degli assistenti in Serie A), Non appare neppure ammissibile, sia consentito sottolinearlo, che un’attività finanziata dallo Stato (le spese arbitrali sono proprio il capitolo di spesa coperto dai contributi del CONI, che, a sua volta, è per l’appunto oggetto di uno specifico, consistentissimo intervento statuale, dell’ordine di 400/440 milioni di euro annui.
Si consideri che l’AIA non redige alcun bilancio, ma fornisce una semplice rendicontazione delle spese alla FIGC!Si ritiene di aver, in premessa, esaurientemente specificato le modalità, attraverso le quali l’attività calcistica, in ambito professionistico, è pesantemente condizionata da aspetti economici, che investono, direttamente ed indirettamente, l’ambito arbitrale in violazione delle norme summenzionate.Le vicende, alle quali s’è fatto riferimento, appaiono di gran lunga esorbitare dall’aspetto meramente sportivo.
Gli interessi economici, oltretutto investiti da aspetti di natura pubblicistica, non appaiono compatibili con l’ormai inapplicabile giustificazione dell’autonomia dell’ambito sportivo e del reciproco rispetto, tra una giustizia sportiva spesso disinvolta, non di rado arbitraria, e l’ineccepibile giustizia ordinaria, ormai unico baluardo, unico argine, unica garanzia di ripristino della legalità, della regolarità, della correttezza di un’attività agonistica, che coinvolge milioni di appassionati, ciclopici interessi economici, nonché aspetti formativo-educativi, sociali, etico-morali, che non è più concepibile disattendere, o ignorare.E quindi chiaro che la sommatoria di elementi diversi, che, autonomamente considerati, sarebbero talvolta indici di violazione di regole e , talaltra , di intese fraudolente, assurge così a fattore dimostrativo di un articolato comportamento fraudolento idoneo a mettere in pericolo il bene giuridico della lealtà e della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche.
Non sembra ulteriormente tollerabile che le cosiddette norme federali possano essere privilegiate, rispetto all’esigenza di ripristino e, finalmente!, di affermazione dei principi fondamentali della convivenza civile: la parità di tutti di fronte alla legge; l’accertamento delle responsabilità individuali e di gruppo; l’incompatibilità di abusi, di spese ingiustificate, di rimborsi esorbitanti, verosimilmente esantasse, con una incessante, perpetua, da troppo tempo perdurante area di impunità, di soggetti che appaiono incredibilmente legibus soluti.
Non avendo alcun legame partitico, o di altra sorta federale da privilegiare rispetto alla nostra esigenza di ripristino del vero e sopratutto di accertamento delle responsabilità ineludibilmente sottese le clamorose falsificazioni prevaricanti del buon diritto e dello sporto per chi, come noi, ci crede e desidera continuare a crederci.
Tali sono i fatti per i quali si chiede sia fatta chiarezza per porre in luce eventuali responsabilità in ordine alle condotte poste in essere ed idonee ad alterare e/o influenzare il corretto svolgimento della attività sportive.
Pertanto alla luce di quanto sopra esposto i sottoscritti avv. Filippo Pucino e l’avv. Massimiliano De Gregorio, con la presente formulano espressa
DENUNCIA QUERELA
affinché l’Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, esaminati i fatti come esposti in narrativa, proceda nei confronti di tutti i soggetti che dovessero essere ritenuti responsabili dei fatti sopra rappresentati, per tutti i reati voglia riscontrare nei suindicati comportamenti e nel corso delle indagini, con espressa istanza di punizione, si riserva eventuale produzione di altri documenti, nonché di costituirsi parte civile nel futuro processo.
Si oppone sin d’ora alla definizione del procedimento con la forma del decreto penale di condanna o con le definizioni alternative del procedimento dinanzi al Giudice di Pace e chiede di essere informato, ai sensi degli artt. 406 co.3 e 408 co.2 c.p.p., in caso di eventuale richiesta di archiviazione da parte della Procura.
Con Osservanza.
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